PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera d) del secondo comma, le parole: «marna da cemento,» sono soppresse;

          b) alla lettera b) del terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché della marna da cemento».

      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i giacimenti di marna da cemento e di altri materiali utili alla formazione del cemento, riconosciuti tecnicamente ed economicamente coltivabili, sono soggetti alla disciplina prevista per le cave.

Art. 2.

      1. I concessionari perpetui di miniere e di cave, nonché gli aventi diritto ad ogni titolo, devono presentare domanda all'ente concedente, che provvede alla emanazione di un bando di concorso per l'assegnazione delle concessioni, anche temporanee. Le concessioni temporanee in sede di prima applicazione della presente legge, devono avere durata almeno pari a dieci anni. La mancata presentazione nei termini della domanda di riconversione del titolo da parte dei concessionari equivale alla rinuncia alla relativa concessione.
      2. Nelle more della nuova disciplina delle miniere e delle cave mediante una apposita legge-quadro di settore, si applicano ai giacimenti di marna da cemento le norme del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, come da ultimo modificato dalla presente legge, e le altre norme vigenti per i minerali di seconda categoria.
      3. L'articolo 53 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è abrogato.